Normativa Praticanti

Con il Registro dei Praticanti viene regolato l’istituto del praticantato che deve essere svolto da coloro che (in possesso del diploma di geometra o di scuola secondaria superiore di area tecnica e tecnologica) intendano conseguire l’abilitazione alla professione di geometra sostenendo l’Esame di Abilitazione alla libera professione di Geometra (Esami di Stato). 

Il praticantato consiste in un periodo di tirocinio professionale (18 mesi) o di attività tecnica subordinata (18 mesi), da svolgersi con le modalità previste dalle Direttive sul Praticantato attualmente in vigore.

Direttive emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Regolamento sul professionista affidatario e corso sostitutivo al tirocinio 

ATTIVITA’ EQUIPARATA AL PRATICANTATO

Coloro che in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, potranno inoltrare tramite il Collegio, istanza di riconoscimento di tale percorso formativo al Consiglio Nazionale 

La documentazione da inviare è composta da:

– modulo per riconoscimento percorso formativo compilato in ogni sua parte;

– fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita.

Il Consiglio Nazionale, verificata la documentazione, dispone l’equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso. Nell’ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro praticanti.

E’ possibile compilare, stampare e firmare i documenti necessari dalla pagina

Modulistica Praticantato   CREARE LINK ALLA PAGINA

NOTE:

Iscrizione facoltativa alla Cassa Geometri

Il praticante può inserire il periodo di tirocinio ai fini pensionistici con iscrizione alla Cassa Geometri in appositi Registri istituiti dalla legge n. 75/85. 

Gli iscritti praticanti alla Cassa versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto 

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

27 Aprile 2023, 15:31