Antincendio

La normativa antincendio – spesso soggetta ad aggiornamenti e modifiche –  si basa su un complesso sistema di regole, norme, indirizzi, circolari che si è stratificato nel corso degli anni.

Di seguito il link ai testi coordinati di Prevenzione Incendi relativi alla normativa vigente, elaborati da un apposito GDL istituito con Decreto del Capo del CNVVF n. 273 del 19/11/2018, con l’obiettivo di fornire uno strumento di lavoro utile per tutti gli addetti al settore della Prevenzione Incendi.

Testi coordinati di Prevenzione Incendi

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Il Decreto ministeriale 05/08/2011 e la Circolare DCPREV del 25/05/2012 emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco regolamentano i requisiti e la formazione dei professionisti antincendio.

Per poter svolgere i compiti (di professionista antincendio) è necessaria l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D. Lgs. 139/06. Creare collegamento al modello richiesta iscrizione elenchi vv.ff. presente in modulistica

Possono iscriversi, a domanda, a tale elenco i professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’albo professionale

b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi (della durata di 120 ore)

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE

I professionisti antincendio abilitati prima del 27 agosto 2011 al fine di mantenere l’iscrizione agli elenco del Ministero dell’Interno devono effettuare corsi/seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di cinque anni dall’entrata in vigore del decreto ovvero alla data del 26 agosto 2016. Il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni.

I professionisti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio saranno sospesi temporaneamente dagli elenchi con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio. Potranno essere reintegrati negli elenchi dopo aver completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio e – per questi soggetti – il nuovo quinquennio di riferimento inizierà da quella data, a prescindere dalla durata del periodo di sospensione.

Per i chiarimenti in merito agli aspetti relativi alla autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 sul sito vigilfuoco.it è disponibile la raccolta delle disposizioni che regolano tale settore

Ultimo aggiornamento

27 Aprile 2023, 15:26