Data:
4 Ottobre 2023

ACCESSO CIVICO

Accesso civico semplice, generalizzato 

L’accesso civico è un diritto introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

L’istanza può essere trasmessa per posta elettronica certificata all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oppure – ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria – al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Accesso documentale

L’accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L’Ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

Allegati (2)

Ultimo aggiornamento

4 Ottobre 2023, 10:52